1. Fattispecie che possono essere oggetto di segnalazione
Quali fattispecie possono essere segnalate dal whistleblower?
Qualsiasi comportamento, atto o omissione che leda l’interesse pubblico ovvero l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell’ente privato.
Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico.
Benché non esista una lista tassativa di illeciti o irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing., le violazioni che i whistleblower del settore privato possono segnalare sono le seguenti:
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violazioni della normativa dell’UE, nonché delle corrispondenti disposizioni italiane di attuazione in specifici ambiti (ad esempio appalti pubblici, privacy, concorrenza, tutela dei consumatori, questioni fiscali, tutela dell’ambiente, servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, interessi finanziari dell’UE) o nazionale indicati nell’apposito allegato al D.Lgs. 24/2023, appartenenti ai settori ivi menzionati tra cui, a titolo esemplificativo, appalti pubblici, tutela dell’ambiente e tutela della vita privata e protezione dei dati personali;
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atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea tra cui, a titolo esemplificativo, violazioni in materia di IVA e diritto doganale;
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i reati che possono comportare la responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché le violazioni del Modello 231.
Le disposizioni del Decreto Whistleblowing non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro anche con le figure gerarchicamente sovraordinate.
2. Soggetti coinvolti e gestione delle segnalazioni interne
Chi può segnalare una violazione?
Tutti i lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, amministratori e soci.
Chi può essere oggetto di una segnalazione?
Chiunque (sia persone fisiche, sia persone giuridiche).
Quali canali bisogna usare per fare la segnalazione?
L’Università Bocconi ha predisposto un canale interno allineato ai requisiti previsti dalla normativa vigente e alla best practice in tema di whistleblowing.
Come vengono gestite le segnalazioni?
Le segnalazioni pervenute attraverso il canale attivato dall’Università Bocconi sono gestite da un Pool composto da personale (appartenente al corpo docente e allo staff amministrativo) formato in tema di whistleblowing, che assicura riservatezza, imparzialità e indipendenza nella gestione della segnalazione.
La piattaforma informatica è dotata di ogni opportuna misura di sicurezza, anche crittografica, e garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona eventualmente coinvolta e della persona segnalata, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Come verificare l'andamento della segnalazione?
Il segnalante riceverà una notifica via email nel caso in cui il Pool necessiti di ulteriori informazioni o chiarimenti. Se non dovessero pervenire notifiche, è necessario verificare anche nella casella dello spam. Ad ogni modo l’Università suggerisce di accedere periodicamente alla segnalazione per verificare direttamente se ci sono delle richieste o semplicemente per consultare lo stato di lavorazione. Si ricorda, per motivi di riservatezza, di non utilizzare un indirizzo di posta istituzionale.
3. Tutele previste per il whistleblower
Quali tutele sono previste per il whistleblower?
- L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il suo consenso espresso;
- qualsiasi atto ritorsivo nei confronti del segnalante è da considerarsi nullo;
- è istituito presso l’ANAC l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono ai segnalanti misure di sostegno quali: informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione di informazioni coperte da obbligo di segreto, a tutela del diritto d’autore ovvero alla protezione dei dati personali;
- Il software adottato dall’Università non rivela l’identità del segnalante. L'accesso all'identità del segnalante è comunque concesso esclusivamente al Pool, tramite una procedura di sicurezza, che registra l'accesso all'identità, con richiesta della motivazione. Nel caso in cui il Pool abbia visualizzato l’identità del segnalante, lo stesso verrà informato dalla piattaforma tramite un avviso. Il sistema non utilizza sistemi di log che consentano di risalire all’identità di chi invia una segnalazione.
La protezione si estende anche ad altri soggetti?
La protezione si applica anche:
- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all’interno del medesimo contesto lavorativo);
- ai colleghi di lavoro del whistleblower, alle persone che intrattengono con lo stesso un rapporto abituale e corrente o sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
Ci sono specifiche ipotesi di non punibilità dei whistleblower?
Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:
- coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico,
o
- relative alla tutela del diritto d’autore,
o
- alla protezione dei dati personali ovvero
se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.
Ci sono fattispecie in cui si perdono le tutele previste dalla normativa?
Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.
In che modo vengono trattati i dati personali del segnalante?
Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dai soggetti del settore pubblico e privato, nonché da ANAC, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.
La piattaforma utilizzata dall’Università Bocconi garantisce il rispetto delle prescrizioni di riservatezza e tutela dei dati personali previste dalla normativa vigente.
4. Sistemi di segnalazione esterna
Esistono altri sistemi di segnalazione?
Si, l’ANAC. In particolare:
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L’ANAC attiva e gestisce un canale di segnalazione esterno accessibile al seguente link (provvisto delle medesime tutele normativamente stabilite per il canale interno), al quale il segnalante può ricorrere quando:
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non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa;
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ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
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ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
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ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Entro quanto tempo deve rispondere l’ANAC?
Alla segnalazione segue sempre un avviso di ricevimento entro sette giorni e un riscontro entro 90 giorni, o 180 giorni, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, da parte del soggetto preposto alla gestione della segnalazione.
Cosa si intende per “divulgazione pubblica”?
Il whistleblower è tutelato anche quando effettua una c.d. “divulgazione pubblica” se:
- ha effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, ma non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.
È facoltà del whistleblower anche quella di adire le autorità giudiziarie/contabili competenti.